E’ irrilevante che si tratti di una casa di riposo: per avere l’agevolazione occorre farsi carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l’aspetto economico.
Non puo’ essere riconosciuto il regime di favore previsto per le Onlus alle case di riposo per anziani che applicano rette corrispondenti ai prezzi di mercato e senza differenziazioni in ragione delle condizioni oggettive di disagio dei destinatari.
La vicenda processuale
La controversia nasce dall’impugnazione dell’atto di cancellazione di una casa di riposo dall’anagrafe Onlus, per difetto dei requisiti “sostanziali” prescritti dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997.
In particolare, nel provvedimento di cancellazione, l’Amministrazione finanziaria evidenziava come, nel caso di specie, la qualita’ di soggetto anziano non appariva di per se’ sufficiente a ricondurlo tra i soggetti in condizione di bisogno ovvero tra i soggetti “destinatari di assistenza socio sanitaria” secondo i criteri richiesti dalla normativa di favore di settore.
Clicca qui per approfondimenti.


