La legge in attesa di definitiva approvazione da parte della Camera («Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza») all’articolo 55 prevede che per omesso o ritardato versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio dalle aziende iscritte al Registro imprese, non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge 689 del 1981, bensì quelle amministrative tributarie previste dal decreto legislativo 472 del 1997. Il vantaggio non è indifferente visto che la prima legge contempla sanzioni da applicarsi in capo a ciascun responsabile (e quindi per ciascun socio, ad esempio, di una SNC). Viene inoltre ulteriormente prorogato il limite massimo di importo del diritto camerale, che non potrà superare di oltre il 20% il diritto pagato nel 2000.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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