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No al provvedimento di sospensione attività se da questo può derivare un grave rischio per la pubblica incolumità

La mancata adozione del provvedimento di sospensione è da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Tale valutazione, spiga l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota prot. n. 1159 del 7 giugno 2022, va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Gli ispettori non devono adottare il provvedimento di sospensione dell’attività ex art. 14 del D.lgs. 81/2008, quando questo integra un grave rischio per la pubblica incolumità, come la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.).

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione), chiarisce ancora l'Ispettorato, la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica.

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