Mentre con l’elusione il contribuente, per ottenere un risparmio di imposta, fa un uso distorto di istituti giuridici leciti, con l’evasione viola in modo diretto le norme fiscali.
Sono escluse dalla nozione di abuso del diritto e vanno, pertanto, considerate perseguibili penalmente le operazioni meramente simulate; ciò in quanto il fenomeno abusivo è ascrivibile all’ambito delle sole operazioni caratterizzate da un’effettiva e reale funzione economico-sociale meritevole di tutela per l’ordinamento.
È quanto emerge dalla sentenza 41755 della terza sezione penale della Cassazione, del 5 ottobre 2016.


