La rivalsa a seguito di accertamento ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti.
In caso di mancato pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente del bene o del servizio, dunque, l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’IVA pagata all’Erario, ma non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica.
Nel caso oggetto dell’interpello, però, il diritto di rivalsa, pur astrattamente riconosciuto, non è più giuridicamente esercitabile in quanto la società cessionaria è stata cancellata dal registro delle imprese e si è estinta.
Questo, in sintesi, il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 84/2018.


