La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8456 del 04/05/2004, ha stabilito che se il contribuente non impugna, entro il termine di legge, la cartella di pagamento non può presentare istanza di rimborso anche quando risulti abbia versato una somma non dovuta.
Infatti le somme richieste a mezzo ruolo non sono ripetibili, in quanto non si tratta di versamento diretto. L’unica possibilità che ha il contribuente è quella di impugnare la cartella esattoriale entro il termine di decadenza di sessanta giorni.


