La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21161/6 del 12-09-2017 ha statuito non ha diritto al rimborso IRAP il dottore commercialista che, "in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso" in quanto risulta impossibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l’esistenza dei requisiti impositivi.
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