La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27641/03 ha stabilito che “il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti”.
Cioè, non commette reato il datore di lavoro che non versa all’Inps le ritenute previdenziali e assistenziali per i suoi lavoratori purché, allo stesso tempo, non paghi ai dipendenti lo stipendio.
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NIENTE REATO SE NON SI PAGA LO STIPENDIO
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