Il curatore fallimentare non è né rappresentate né sostituto del soggetto fallito ma pubblico ufficiale ausiliare del giudice delegato.
Ne consegue che è tenuto ad adempiere soltanto agli obblighi che la legge tassativamente prevede a suo carico.
Perciò il curatore non è tenuto alla comunicazione telematica dei dati delle lettere d’intento ricevute dal soggetto fallito prima della data di apertura della procedura nè successivamente.
Ciononostante, va precisato che in sede di liquidazione fallimentare dell’attivo, il cessionario potrebbe legittimamente chiedere di acquistare in regime di non imponibilità fornendo la relativa dichiarazione d’intento al curatore, il quale sarebbe in seguito sicuramente tenuto ad inoltrare la comunicazione prevista per legge.


