La circolare n. 78 del 3 Ottobre scorso ha chiarito che la riduzione del 50 per cento dell’IRPEG (di cui all’art. 6, DPR 601/1973) riconosciuta, tra l’altro, agli enti ospedalieri, non può essere estesa alle aziende sanitarie locali, relativamente ai redditi diversi da quelli derivanti dalle attività non ritenute commerciali (art. 88, comma 2, lettera b), Tuir). Secondo l’interpretazione ministeriale non è possibile equiparare le aziende sanitarie locali agli enti ospedalieri e, di conseguenza, non si estende automaticamente il beneficio in parola.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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