Con la sentenza n. 4080 del 20 febbraio 2018 la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell’art. 1 commi 4 e 6 della Legge 10 marzo 2000 n. 62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, e degli artt. 3 e 6 della legge 19 gennaio 1942 n. 86 l’abilitazione all’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato”.
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