La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza 148/10/07 depositata il 10 gennaio 2008, ha stabilito che in caso di crediti verso l’erario non pagati, il concessionario della riscossione non può procedere all’iscrizione ipotecaria e, contemporaneamente, al fermo amministrativo, altrimenti dà luogo ad un’eccessiva tutela patrimoniale.


