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Niente esenzione Iva per i test diagnostici non finalizzati al contrasto del Covid-19

Alle cessioni di test diagnostici in vitro che effettuano controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 22% in quanto non finalizzati al contrasto del Covid-19 e non rientranti, quindi, nel regime di esenzione introdotto dalla legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) al fine di contenere la pandemia.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 34 del 19 gennaio scorso.

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