L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), con la nota del 28 maggio 2015, ha precisato che per gli immobili delle cooperative edilizie non spetta l’esenzione di cui all’articolo 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011 prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L’IFEL ritiene infatti dubbia l’assimilazione delle cooperative edilizie alle “imprese costruttrici” e sostiene che gli immobili realizzati dalle cooperative edilizie non sono comunque destinati alla vendita ma al soddisfacimento delle esigenze dei soci.


