Nella risoluzione n. 349 dell’8 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di usufruire del credito previsto per le nuove assunzioni (dall’articolo 7 della legge n. 388 del 2000) se la collaborazione viene instaurata tra padre e figlio. Si ricorda che la normativa richiede che il lavoratore da assumere abbia un’età superiore ai venticinque anni e che nei ventiquattro mesi precedenti l’assunzione non abbia svolto alcuna attività di lavoro dipendente. La circolare n. 1/E del 2001 ha chiarito che, ai fini del beneficio in esame, possono essere “datori di lavoro” anche le persone fisiche che non siano né imprenditori né lavoratori autonomi.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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NIENTE CREDITO DI IMPOSTA SE SI ASSUME IL PROPRIO FIGLIO
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