Con l’ordinanza n. 499 del 28 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 1, del Dlgs n. 241 del 1997 che in atto legittima a effettuare la certificazione tributaria solo i revisori contabili, iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro con almeno cinque anni di attività professionale. Secondo i ricorrenti, tale norma avrebbe operato di fatto una ingiustificata limitazione alla scelta e al libero svolgimento di attività lavorative, con conseguente violazione del diritto al lavoro, costituzionalmente garantito. Secondo questi ultimi l’esercizio della certificazione tributaria non richiederebbe specifici requisiti professionali, dovendosi ritenere gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità del tutto liberi.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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NIENTE CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA PER I PROFESSIONISTI ESCLUSI DALLA NORMA
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