La Cassazione si esprime chiaramente: l’Amministrazione finanziaria puo’ legittimamente revocare i benefici fiscali se il contribuente non abita l’immobile acquistato.
Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa se, pur avendo fatto istanza di trasferimento di residenza, non l’ha ottenuta dal Comune, a seguito di un controllo negativo della Polizia urbana, a nulla rilevando la presentazione di una seconda domanda.
Cosi’ ha concluso la Cassazione, con la sentenza n. 2181 del 6 febbraio 2015.
Il fatto
Alcuni contribuenti avevano acquistato un appartamento e nello stesso giorno avevano presentano domanda di iscrizione anagrafica nel comune in cui era sito l’immobile, ma al relativo controllo l’organo accertatore avevano stilato rapporto negativo.
Il mese successivo i contribuenti ripresentavano la domanda, questa volta accertata positivamente.
Ritenendo venuto meno il beneficio fiscale, l’Amministrazione finanziaria revocava i benefici “prima casa”, recuperando le maggiori imposte dovute.


