Il termine del 30 giugno entro il quale i soggetti passivi devono versare l’acconto ai fini dell’imposta comunale sugli immobile non vale per coloro che, alla predetta data, sono soggetti alla procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
L’apertura della procedura non determina alcuna modificazione della titolarità del bene ma segna il passaggio dal regime ordinario a quello speciale.
L’imposta comunale, da determinarsi sulla base imponibile con l’aliquota annuale prevista, è dovuta per ogni anno solare di durata della procedura ma il curatore non deve versarla periodicamente, ma dovrà, al contrario, effettuare il versamento in unica soluzione.


