Per i fabbricati sottoposti alla procedura fallimentare la determinazione della base imponibile Ici non è diversa rispetto agli altri immobili.
Secondo la Corte di cassazione (sentenza 20575 del 24 ottobre 2005), il fabbricato che ricade nel fallimento non è un bene per cui vale un criterio differente per determinare l’imposta.
La differenza rispetto agli altri fabbricati è semplicemente data dal fatto che «sorge l’obbligo della dichiarazione e del pagamento nel momento in cui viene venduto, perché in quel momento viene a esistenza la somma che serve per far fronte all’imposta».


