I ritardi di Gerico non consentono una proroga per l’approvazione del bilancio.
La stima dell’eventuale maggiore onere non può essere sufficiente per chiudere i bilanci 2004 dopo il termine rigido imposto dall’art. 2364-bis del codice civile.
L’eventuale adeguamento agli studi di settore ha rilevanza, oltre che ai fini Ires, Iva e Irap. Inoltre, in forza delle nuove regole introdotte dalla legge finanziaria, qualora si debbano integrare i ricavi risultanti dalle scritture contabili per un importo superiore al 10% delle stesse è anche dovuta una maggiorazione del 3% su tale importo.


