Nell’evolversi del mercato l’Abi ha ritenuto di dover chiarire se le operazioni di fidejussione integrino o meno il concetto di finanziamento e quindi se si realizza il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Il rilascio di una fidejussione non è assimilabile ad un finanziamento comunemente inteso in quanto negozio che non crea provvista di una disponibilità finanziaria.
Da qui la conclusione dell’Abi: nessuna imposta sostitutiva per le fidejussioni.
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