La Corte di Cassazione, sezione III Civile, con la Sentenza n. 5192, 6 novembre 2014 – 17 marzo 2015, si e’ espressa in tema di risarcimento danni legati ad un furto d’auto.
Nello specifico il caso ha riguardato un’assicurazione che si e’ rifiutata di pagare l’indennizzo contrattuale dovuto, relativo al furto e danneggiamento di un’auto, successivamente ritrovata.
L’assicurazione si era costituita in giudizio eccependo la prescrizione del diritto, l’improponibilita’ della domanda e la non indennizzabilita’ del sinistro, sul presupposto che il contratto non coprisse i danni causati da reati diversi dal furto, come appunto il danneggiamento.


