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Neppure il decreto di archiviazione in sede penale può influire sull’esito del giudizio tributario

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19931 del 23.09.2020 ribadisce il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il decreto di impromuovibilità dell’azione penale, adottato ai sensi dell’art.408 c.p.p. e ss. (decreto di archiviazione), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, nel caso concreto dal giudice tributario, dal momento che, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. 8 marzo 2001, n. 3423; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20355; Cass. 13 aprile 2007, n. 8888; Cass. 18 aprile 2014, n. 8999; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21089).
In materia di contenzioso tributario, se nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. 24 novembre 2017, n. 28174; Cass. 28 giugno 2017, n. 16262), alcun rilievo specifico assume di per sé il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art.408 c.p.p. che non rientra neppure tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 c.p.p. (v. già Cass. 8 marzo 2001, n. 3423 con riferimento a fattispecie cui si applicava la previgente disciplina di cui all’art. 12 della legge n. 429 del 1982).

Nel caso di specie, la decisione della Commissione tributaria regionale è stata confermata in quanto ha ritenuto che i costi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo in contestazione, alla luce del complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi comprese le dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale, difettassero dell’effettività e della certezza necessarie per il riconoscimento della deducibilità dei costi relativi, finendo in tal modo per considerare, alla luce del quadro indiziario emerso, irrilevanti gli esiti del procedimento penale.

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