Le associazioni sportive sono escluse dalla tipologia dei contratti a progetto.
La Legge Biagi dispone per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l’obbligo della riconducibilità a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, ma esclude espressamente le collaborazioni rese alle associazioni sportive.
In tale circostanza (come nelle altre ipotesi di esclusione) si è ritenuto improbabile la realizzazione di comportamenti elusivi, finalizzati a una irregolare qualificazione del rapporto di lavoro, poichè la prestazione sportiva dell’atleta è resa nella forma del contratto di lavoro autonomo.


