La riforma del diritto societario non fissa distinzioni tra le decisioni formate per consultazione scritta e quelle formate per consenso, perciò non sono di semplice individuazione le circostanze in cui si debba ricorrere all’una o all’altra forma di manifestazione di volontà dei soci.
La differenza tra le due opzioni dovrebbe consistere nella forma in cui la richiesta deve essere avanzata.
La consultazione scritta dovrebbe includere la descrizione dell’argomento su cui deliberare e richiedere la soluzione adottata dal socio.
Il consenso invece deve essere sollecitato quando la decisione si presta a una affermazione o negazione della proposta.


