La decisione del cliente di trasferire il proprio numero presso un operatore telefonico diverso da quello originario, determina non soltanto l’estinzione del contratto con il primo, ma anche il venir meno di una parte della base imponibile dell’Iva, già assolta all’atto dell’applicazione dell’imposta monofase con riferimento all’intero corrispettivo incassato. Il passaggio del credito residuo dal primo al nuovo operatore, costituendo una mera movimentazione finanziaria, è escluso dal campo di applicazione dell’Iva.
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NEL PASSARE DA UN OPERATORE TELEFONICO A UN ALTRO NON SI APPLICA L’IVA
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