La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
Può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia (purché si verta in materia di diritti disponibili), oltre che per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso.
Il Consiglio Nazional Forense ha predisposto i fac simili utili alla procedura, a disposizione degli Avvocati:
INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (generico)
ADESIONE ALL’INVITO DI N.A. (generico)
CONVENZIONE DI N.A. (generica)
ACCORDO DI N. A. (generico)
INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (dir. di famiglia)
ADESIONE ALL’INVITO DI N.A. (dir. di famiglia)
CONVENZIONE DI N.A. (dir. di famiglia)
ACCORDO DI N.A. (dir. di famiglia)
TRASMISSIONE ACCORDO AL CONSIGLIO DELL’ORDINE


