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NASpI per i lavoratori che espatriano o soggiornano all’estero: chiarimenti dall’Inps

Con la Circolare n. 177 del 28 novembre 2017 l’Inps, facendo seguito ad un parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui casi di beneficiari di NASpI che espatriano o soggiornano in Paese comunitario o non comunitario, ha informato circa le nuove modalità operative cui attenersi in ordine alla erogazione della suddetta indennità di disoccupazione.

In particolare, l’istituto ha precisato che, nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità coordinato con il nuovo sistema di regole di condizionalità.

Il Dicastero ha precisato che nella disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di un’occupazione “rileva l’intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione”.

Di conseguenza, i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione – purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria – possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. 

Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti – a seconda dei casi – nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima  e dallo stato di disoccupazione.

Clicca qui per accedere alla Circolare.

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