L’Agenzia delle Entrate della Emilia Romagna ha confermato l’interpretazione fornita dallo Studio Meli in sede d’interpello circa l’esclusione dall’imponibilità IVA (art. 15) degli interessi riaddebitati dal costruttore al promissario acquirente in caso di mutuo contratto dal primo a favore del secondo. L’Agenzia delle Entrate ha altresì confermato che il promissario acquirente in possesso dei requisiti prima casa può detrarre detti interessi ai sensi dell’art. 13-bis del Tuir.
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