Il Ministero dell’Economia e delle Finanze risponde ad un quesito relativamente alla gestione di un contratto di un mutuo effettuato in passato il cui tasso è ora al di sopra del cosiddetto ‘tasso soglia’ e chiarisce che, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura), i tassi effettivi globali medi rilevati per ciascuna categoria, in questo caso "Mutui", devono essere aumentati della metà.
Qualora si verifichi questa circostanza, afferma quindi il Ministero, si può chiedere alla banca la rinegoziazione del mutuo medesimo.


