La Corte di cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 7398 depositata il 14 maggio 2003, ha stabilito che il termine per impugnare in sede giurisdizionale, non specificato dal codice della strada, è equiparato a quello per presentare il ricorso al prefetto ovvero di 60 giorni. Pertanto il responsabile per un’infrazione del codice della strada può scegliere se impugnare davanti all’autorità amministrativa o a quella giudiziaria e ha lo stesso tempo sia in un caso sia nell’altro.


