Il nuovo regime degli interessi di mora attivi e passivi (decreto legislativo 231/02) debutta nel modello Unico 2004.
Il nuovo Tuir,(articolo 109, comma 7), in vigore dal 1 gennaio di quest’anno, prevede che, in deroga al principio di imputazione per competenza, «gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti».
Inoltre, il nuovo articolo 106, non prevede più la disposizione relativa alla deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti dei crediti per interessi di mora.


