L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23/E del 10/06/04, ha individuato i comuni montani nei quali vige il beneficio previsto dall’art. 32, c.4, L.27/12/02, n. 289.
Tale norma prevede che le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75 mila euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a mille abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell’ultimo triennio, possano dedurre dal reddito d’impresa, fino a concorrenza dello stesso, l’importo di 3 mila euro.


