La presenza in casa e la disponibilità a ricevere il plico comporta la ragionevole presunzione che il consegnatario porterà sollecitamente la cartella nelle mani del diretto interessato.
La qualità di persona abilitata alla ricezione dell’atto presso il domicilio del destinatario si presume dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale notificatore nella relata di notifica, salvo che l’interessato fornisca la prova contraria, dimostrando l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata ovvero l’occasionalità della presenza di questi presso il domicilio.
È il principio ribadito nella sentenza n. 27587 del 30 ottobre 2018, in cui la Corte, in mancanza della suddetta prova, ha affermato la validità della notifica eseguita presso il domicilio del destinatario a persona che si era qualificata moglie dello stesso, senza in realtà essere tale.


