È possibile ritenere, infatti, che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, ma di quella di entrambi i coniugi.
Versa l’Irap l’avvocato che svolge la professione insieme alla moglie, anche lei legale: ciò in quanto – in materia di Irap – il presupposto “dell’autonoma organizzazione”, richiesto dall’articolo 2, Dlgs 446/1997, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvale, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, tanto da poter ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.
Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 1089 del 18 gennaio 2018 con cui ha rigettato il ricorso di un professionista.


