Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19-10-2016 è stato pubblicato il Decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che va a modificare 2 articoli del DM 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC).
Il Decreto, nello specifico, interviene sull’articolo 2 e sull’articolo 5 del citato Decreto.
Relativamente all’articolo 2, la modifica riguarda l’estensione della verifica di regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.
L’articolo 5, invece, prevede che:
- in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (articoli 104 e 206 del RD 16 marzo 1942, n. 267), l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
- in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (articoli 104 e 206 del RD 16 marzo 1942, n. 267), l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura (art. 30 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e art. 2 del DL 23 dicembre 2003, n. 347).


