A seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale 10 marzo 2016, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 2452 del 15 aprile 2016, ha fornito le indicazioni operative circa le modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, di cui all’art. 3 della Legge 68/1999.
I requisiti richiesti dalla norma sono:
- occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;
- autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68/1999 per quanto concerne i medesimi addetti;
- versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
L’autocertificazione consiste in una dichiarazione del legale rappresentante che, in sede di prima applicazione, deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale (ad oggi in fase di registrazione).
Nell’autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dall’esonero.
Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare tale data nel prospetto informativo, che non puo’ essere antecedente al 24 settembre 2015 e successiva al 31 dicembre 2015.
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