La Corte di Cassazione, Sezione I Penale, con la sentenza n. 7067 del 14 febbraio 2019 ha ribadito il principio secondo cui non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall’art. 660 del Codice Penale "quando vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie". In tal caso, infatti, non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", cui è subordinata l’illiceità penale del fatto.
La vicenda ha riguardato una donna condannata dal Tribunale per aver inviato continui messaggi telefonici di contenuto ingiurioso e minaccioso sul cellulare di un uomo, che aveva risposto con lo stesso tono alle offese ricevute, dimostrando così di non aver subìto turbamento o disturbo.


