Secondo le ultime indicazioni delle Entrate (in relazione alle attività detenute all’estero di persone fisiche e società semplici) è possibile astenersi dall’indicare nel quadro RW – indipendentemente dal ricorso o meno allo scudo fiscale – i conti correnti intrattenuti all’estero, a condizione che il contribuente dia disposizioni alla banca estera presso cui è detenuto il conto di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano, specificando la causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata al l’estero: in modo, quindi, che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta d’ingresso di cui all’articolo 26, comma 3, del Dpr 600/73.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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