I contratti di leasing immobiliare stipulati fino al 3 dicembre 2005 rientrano nella normativa precedente il Dl203/2005 e pertanto la deducibilità dei canoni è consentita alla semplice condizione che il contratto abbia una durata minima non inferiore ad otto anni.
La questione riguarda la decorrenza degli effetti della limitazione della deducibilità dei canoni di leasing immobiliare contenuta nell’articolo 5 ter del Dl 203/05, convertito nella legge 248/05.
La disposizione prevede la condizione di una durata minima del contratto pari alla metà del periodo di ammortamento con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici.


