Doppio binario per le spese di vitto e alloggio durante i meeting.
Se sostenute in favore del promoter sono di spese di pubblicità, se invece sono destinate ai clienti sono di rappresentanza.
Ne consegue la deducibilità integrale delle spese sostenute per i primi, limitata a un terzo per i secondi. Sono queste le conclusioni cui è pervenuto il comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel parere n.13 del 12 aprile 2006 in risposta a un interpello previsto dell’art.21, comma2, della legge n.413/1991.


