Il prolungamento del diritto all’indennità di maternità, stabilito quando il congedo inizi trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi all’inizio del periodo di congedo disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, spetta anche alla lavoratrice che abbia maturato il diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Lo precisa l’Inps con la circolare 4 del 9 gennaio 2006, che rappresenta un’inversione di rotta per effetto di una serie di sentenze della Corte di cassazione.


