I diritti del titolare di un Marchio non consentono di vietarne l’uso per quei prodotti che lui stesso o comunque con il suo consenso ha immesso in commercio nello Spazio economico europeo (See).
Il principio, che l’attuazione dell’articolo 7 della direttiva 89/104 ha inserito nell’articolo 1-bis della legge marchi, impedisce di invocare la contraffazione del Marchio nel caso di importazioni parallele quando i prodotti provengano comunque dall’Ue.
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