La Corte Costituzionale ha ribadito che nessun aumento di stipendio deve essere corrisposto per gli impiegati pubblici che svolgono mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto. L’ordinanza n. 349/2001 ha infatti dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Il dpr reca le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato e prevede, all’articolo 33, il divieto di retribuite mansioni superiori svolte di fatto dal dipendente.
(Fonte: ItaliaOggi)
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