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Manovra: i Commercialisti chiedono l’eliminazione della responsabilità solidale degli intermediari per l’inizio dell’attività Iva

Una rateizzazione più lunga dei pagamenti, una maggiore chiarezza su bonus edilizi e l’eliminazione della responsabilità solidale degli intermediari per l’inizio dell’attività IVA. Queste le richieste contenute in un documento inviato dal Consiglio nazionale dei commercialisti a Camera e Senato in merito alla legge di Bilancio.

Il giudizio espresso dal Consiglio nazionale dei commercialisti sulla Manovra è nel complesso positivo, ma l’impianto normativo dovrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure che tengano conto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni.

Dai Commercialisti arriva, tra le altre, la richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3mila euro prevista a carico del contribuente che, a seguito dei controlli dell’Agenzia Entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire, o non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita Iva.  
Secondo i Commercialisti si tratta di una “responsabilità del tutto ingiustificata, non disponendo certo l’intermediario degli strumenti e dei poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate per verificare l’affidabilità del soggetto che richiede l’attribuzione della partita IVA”.
Tale responsabilità, denunciano i Commercialisti, “scatterebbe per una violazione del contribuente che si perfeziona soltanto dopo l’apertura della partita IVA, che viene constatata attraverso controlli ex post dell’Agenzia delle entrate e che l’intermediario è impossibilitato a conoscere all’atto della trasmissione telematica della dichiarazione di inizio attività. Il che si traduce in una impropria attribuzione di responsabilità a carico dell’intermediario per comportamenti del contribuente soltanto successivi all’incarico ricevuto e neppure prevedibili all’atto dell’effettuazione dell’adempimento”.

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