Mano morbida sulla sanatoria degli omessi versamenti: in tutti i casi in cui vengono richieste delle ulteriori somme al contribuente, compete la riduzione della sanzione a un terzo sulla base della comunicazione relativa agli esiti della liquidazione che si fonda sulla dichiarazione originaria.
Questo sia nel caso in cui l’istanza è da considerarsi perfezionata sia nell’ipotesi in cui il condono non sia sostanzialmente valido: dalle somme dovute sarà comunque scomputato quanto versato dal contribuente in relazione alla sanatoria.
Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dalla lettura della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 36 di ieri che fornisce istruzioni in merito al trattamento delle definizioni agevolate relative agli omessi versamenti di cui all’articolo 9-bis, comma 1 della legge 289 del 2002.


