Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2016, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
Il decreto limita l’intervento a specifici e circoscritti aspetti della legislazione processuale, onde ampliare il corredo delle garanzie oggetto della direttiva.
Nello specifico, si prevede che il difensore della persona sottoposta ad indagine abbia diritto ad essere avvisato, e quindi ad assistere, al compimento dell’atto di individuazione di persona a cui proceda la polizia giudiziaria o il pubblico ministero.
Relativamente alla disciplina del mandato di arresto europeo, si prevede che la persona arrestata all’estero in esecuzione di un mandato emesso dall’autorità giudiziaria italiana possa avere tempestiva conoscenza di un elenco di difensori, predisposto dai Consigli dell’ordine forense, per poter nominare un difensore in Italia al fine di assicurare immediata collaborazione a quello nominato dinnanzi all’autorità giudiziaria dello Stato estero di esecuzione.
Sono previsti inoltre analoghi obblighi di comunicazione in capo alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria italiana al momento di esecuzione di un mandato di arresto emesso da uno Stato estero, in modo che la persona arrestata possa tempestivamente esercitare la facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione.


