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Mance in hotel e bar: aliquota ridotta anche per lavoratori esterni

Con Risposta n. 7 del 15 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 5% sulle mance destinate dai clienti al personale di alberghi e bar si applica indistintamente sia ai lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia a quelli dipendenti di fornitori esterni, impiegati presso le stesse strutture.

Parliamo del trattamento fiscale agevolato introdotto all’articolo 1, comma 58 della Legge di bilancio 2023, che prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinante dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Nessuna distinzione, quindi, tra il lavoratore che percepisce la mancia in quanto dipendente della struttura ricettiva, del bar o del ristorante, e colui che invece dipende da un diverso datore di lavoro, come ad esempio un’agenzia di somministrazione di lavoro.

Tenuto conto, concludono le Entrate, che gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sull’agenzia di somministrazione, anche nel caso in cui gli importi relativi alle mance siano erogati direttamente dall’utilizzatore, ossia hotel o altra struttura, tra la società di somministrazione (sostituto d’imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, al fine di assoggettare correttamente a tassazione le somme corrisposte, nonché di trasmissione delle somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro (sostituto d’imposta) che è tenuto ad effettuare il versamento.

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