In virtù del generale dovere di sicurezza scaturente dall’art. 2087 c.c., è addebitabile al datore di lavoro la responsabilità per il danno occorso al lavoratore a causa della mancata adozione di misure di prevenzione c.d. «innominate», intendendosi per tali quelle che, ancorché non espressamente imposte dalla legge o da altra fonte equiparata, siano suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli standard di sicurezza normalmente osservati (nella specie, la Suprema corte ha confermato la decisione del giudice di merito, nella parte in cui aveva accertato che l’implementazione di misure di sicurezza, pubblicate in via sperimentale dall’International standard organization e oggetto di raccomandazione da parte di fonti tedesche o statunitensi, avrebbe consentito di ridurre gli effetti dell’esplosione, all’interno di un silos produttivo, causativa di un grave incidente da cui era derivata la morte o il ferimento di numerosi dipendenti).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 30-06-2016, n. 13465 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


