Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito la corretta interpretazione dell’art. 39 del D.Lgs n. 151/2001 riferito alla fruizione da parte della lavoratrice madre dei riposi giornalieri per allattamento.
Il Ministero ha chiarito che, qualora la lavoratrice madre, pur avendo già inoltrato al datore di lavoro la relativa richiesta, non usufruisca dei predetti riposi, spontaneamente o per proprie esigenze, il datore di lavoro non è sanzionabile ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs n. 151/2001, resta tuttavia resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche "in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice".


